Compensi del medico professionista per incarichi di collaborazione nel reddito di lavoro autonomo
Con la risposta a interpello n. 463, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i compensi percepiti in relazione ad incarichi di collaborazione coordinata e continuativa assunti per ricoprire il ruolo di medico durante l’emergenza COVID-19 non rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50 comma 1 lett. c-bis del TUIR, quando il contratto è stipulato con un professionista del settore dotato di partita IVA.
In tal caso, detti compensi sono attratti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo professionale (art. 53 comma 1 del TUIR). Come chiarito nella circ. n. 105/2001, infatti, per valutare se operi o meno il principio di attrazione del reddito derivante dall’attività di collaborazione in quella di lavoro autonomo, occorre verificare se sussista o meno una “connessione” tra le due attività, ossia se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo.
Sotto un diverso profilo, nel caso in cui il professionista applichi il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto (ai sensi dell’art. 1 comma 67 della medesima legge). Tuttavia, ove sia stata comunque operata, la ritenuta può essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi o chiesta a rimborso.
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