Decreto ingiuntivo a favore del professionista in regime forfetario anche senza registro IVA
Con il Pronto Ordini n. 88/2021, il CNDCEC ha precisato che, per i professionisti in regime forfetario ex L. 190/2014, non è necessaria la tenuta dei registri IVA al fine di precostituirsi una prova scritta in ordine all’esistenza del diritto di credito per l’emissione del decreto ingiuntivo.
Nell’ambito del procedimento di ingiunzione, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 ss. c.c., “purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture” (art. 634 comma 2 c.p.c.).
Secondo consolidata giurisprudenza, tuttavia, l’elencazione contenuta nell’art. 634 c.p.c. non sarebbe tassativa, bensì esemplificativa, potendo la prova essere costituita da qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all’esistenza del diritto di credito (Cass. n. 14980/2006). Così, pur in assenza del registro IVA, il professionista che deduca la sussistenza di un contratto d’opera, quale titolo del diritto al compenso, potrà provare con ulteriore documentazione il conferimento dell’incarico e l’effettivo espletamento dello stesso.
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