Esente IVA l’attività di collocamento delle azioni residue
L’attività di collocamento privato presso investitori istituzionali delle azioni residue, rimaste cioè inoptate dai soci all’esito della procedura di liquidazione ex art. 2437-quater c.c., svolta da una società estera a fronte della percezione di una commissione parametrata al numero di azioni collocate, può ricondursi ad una forma di intermediazione atipica nell’ambito della cessione di titoli azionari e, pertanto, fruire del regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 nn. 4) e 9) del DPR 633/72.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 502 di ieri, 23 luglio 2021, esaminando l’operazione realizzata in Italia mediante l’intervento di una società residente all’estero che, nella qualità di soggetto collocatore (in particolare, “Sole Global Coordinator e Bookrunner”), si è impegnata ad individuare gli investitori istituzionali ritenuti idonei all’acquisto delle suddette azioni, poi effettivamente avvenuto.
Tali prestazioni di intermediazione sono state ritenute esenti ai fini IVA poiché, secondo l’Agenzia, rientrerebbero tra “le ipotesi contrattuali che comportano, comunque, una interposizione nella circolazione dei beni e servizi come, ad esempio, si verifica nei contratti di mandato, agenzia e mediazione” (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 75/2020), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza Ue, “l’attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione” (così Corte di Giustizia 13 dicembre 2001 causa C-235/00).
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