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Detrazione IVA a seguito di definizione agevolata anche per il soggetto non residente

/ REDAZIONE

Martedì, 27 luglio 2021

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Con la risposta a interpello 26 luglio 2021 n. 510, in linea con precedenti chiarimenti di prassi (cfr. circ. n. 23/2017; risposte a interpello nn. 128/2019, 129/2019, 157/2019), l’Agenzia delle Entrate in primo luogo conferma una lettura non restrittiva dell’art. 60 comma 7 del DPR 633/72, consentendo anche al cedente o prestatore che abbia aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 6 del DL 119/2018 di avvalersi della disposizione citata.

L’Amministrazione finanziaria fornisce inoltre indicazioni di carattere più operativo, precisando che:
- il soggetto legittimato a esercitare la rivalsa ai sensi dell’art. 60 comma 7 del DPR 633/72 è individuabile nel destinatario dell’avviso di accertamento, che ha successivamente provveduto alla definizione agevolata ex art. 6 del DL 119/2018. È irrilevante la circostanza che il soggetto eserciti un’attività differente rispetto a quella svolta al tempo dell’originaria operazione oggetto di accertamento;

- al fine di esercitare il diritto di rivalsa il cedente o prestatore è tenuto a emettere una nota di variazione di sola IVA ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DPR 633/72 su cui annotare gli estremi identificativi dell’atto di accertamento definito senza che l’imposta concorra a partecipare alla liquidazione periodica;

- il cessionario o committente, destinatario della nota di debito, in virtù del principio di neutralità dell’IVA, può portare in detrazione quanto addebitato in via di rivalsa anche laddove non residente nel territorio dello Stato. In questa circostanza, peraltro, il soggetto estero non è tenuto a identificarsi o a nominare un rappresentante fiscale, potendo recuperare l’imposta con richiesta di rimborso ex art. 38-bis2 del DPR 633/72. Resta ferma la possibilità di acquisire una partita IVA italiana (mediante nomina di un rappresentante fiscale o identificazione diretta) a cui far intestare la nota di variazione per recuperare l’imposta, ovvero chiederla a rimborso in dichiarazione annuale ai sensi dell’art. 38-bis del DPR 633/72.

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