L’azione di responsabilità prosegue anche se la srl si estingue per non aver depositato i bilanci
La Cassazione, nell’ordinanza n. 21241/2021, ha precisato che l’azione di cui all’art. 2476 c.c. mira alla condanna al risarcimento del danno in favore della srl, in esito all’azione di responsabilità contro l’amministratore proposta dal socio.
Accanto alla legittimazione del socio, peraltro, si pone la legittimazione diretta della società stessa, trattandosi di danni cagionati al suo patrimonio. Tale legittimazione, sebbene non espressamente menzionata dalla disposizione, è desumibile dai principi generali, nonché dalla sussistenza di obblighi in capo all’amministratore posti, anzitutto, in favore della società dall’art. 2476 comma 1 c.c.
Ove in pendenza del giudizio la società sia cancellata dal Registro delle imprese d’ufficio, per il mancato deposito dei bilanci ai sensi dell’art. 2490 comma 6 c.c., sono i soci a restare le uniche parti del giudizio, sia in proprio, sia quali successori a titolo universale della società, verificandosi la loro successione nei crediti sociali, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno ex art. 2476 c.c.
Né il credito controverso, esistente al momento della cancellazione, potrebbe ritenersi automaticamente rinunciato, dal momento che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, mentre la non sopravvivenza delle “mere pretese” è l’eccezione.
Né la rinuncia potrebbe ricavarsi da una cancellazione non volontaria, ma ex officio, come quella disposta nel caso di specie.
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