Individuato l’Ufficio competente per il recupero di agevolazioni emergenziali indebitamente fruite
Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 dell’art. 1 della L. 234/2021, in base ai quali, salvo esista una disciplina specifica, il recupero delle agevolazioni introdotte dalla legislazione emergenziale indebitamente fruite avviene con avviso di recupero del credito di imposta, spettano, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli artt. 58 e 59 del DPR 600/73, alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate che, al momento della commissione della violazione, è competente con riferimento al luogo dove è stata commessa.
Nel caso di cessione del credito o sconto in fattura, il luogo della commissione è il domicilio fiscale del cessionario o fornitore, individuato ai sensi degli artt. 58 e 59 del DPR 600/73, al momento di utilizzo del credito.
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il provv. n. 237466 pubblicato ieri, dando attuazione all’art. 1 comma 35 della L. 234/2021.
Per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, che la determina con riferimento alle Direzioni Provinciali.
Si ricorda che l’avviso di recupero del credito, a pena di decadenza, va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
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