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IVA al 4% anche per i grissini «aromatizzati»

/ REDAZIONE

Mercoledì, 18 agosto 2021

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Con la risposta a interpello n. 547 di ieri, 17 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sull’aliquota IVA applicabile ai prodotti di panetteria (cfr. risposta n. 546/2021) chiarendo che anche i grissini all’aglio e alla cipolla oggetto della specifica istanza possono beneficiare dell’aliquota del 4% ai sensi del n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72. Infatti, in base alla norma di interpretazione autentica recata dall’art. 75 comma 2 della L. 413/91 (come modificata dalla L. 145/2018), l’aliquota IVA del 4% si applica anche ai prodotti della panetteria ordinaria che contengono “erbe aromatiche e spezie di uso comune”.

Quest’ultima espressione, si precisa, deve essere intesa in senso atecnico, così da comprendervi tutte quelle erbe e spezie “comunemente usate nell’alimentazione nel periodo storico di riferimento”, ferma restando l’esiguità della quantità impiegata nella panificazione.
Inoltre, osserva l’Agenzia, facendo riferimento alla classificazione merceologica doganale (cfr. ris. n. 51/2019), tra le “erbe aromatiche” possono essere inclusi anche ortaggi e piante mangerecce, compresi l’aglio e la cipolla.

Ne deriva che anche i grissini oggetto dell’interpello, classificati alla voce doganale 1905 4090 (ossia tra le fette biscottate, il pane tostato e prodotti simili), rientrano tra i prodotti di panetteria soggetti all’aliquota IVA del 4%.

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