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Recesso o esclusione risolvono il conflitto tra soci

/ REDAZIONE

Martedì, 24 agosto 2021

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Il Tribunale di Milano, nella decisione del 16 novembre 2020, ha precisato che, pure in presenza di contrasto tra i soci quanto alla ricorrenza di una causa di scioglimento di società di persone, sussiste il potere del Tribunale, ex art. 2275 c.c., di nominare il liquidatore; potere da esercitarsi all’esito di una sommaria valutazione incidentale.

Il conflitto tra soci, peraltro, non costituisce, di per sé, causa di scioglimento di una società di persone. Esso può assumere tale rilevanza solo quando il suo carattere diviene insanabile e quando, alla luce delle caratteristiche della società, determina l’impossibilità per la stessa di conseguire l’oggetto sociale.

Ove, invece, tale impossibilità non dovesse sussistere, l’estromissione di un socio dalla gestione della società e la mancata corresponsione di utili in suo favore costituiscono circostanze idonee a giustificare o un suo recesso oppure una sua domanda di esclusione dell’altro socio; attività idonee a risolvere il conflitto tra i soci.

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