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Eventi sfortunati e mancanza di strategie imprenditoriali disapplicano il regime di comodo

/ REDAZIONE

Mercoledì, 25 agosto 2021

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Con ordinanza depositata ieri n. 23384, la Cassazione torna sul tema delle “oggettive situazioni” che, rendendo impossibile il conseguimento di ricavi e reddito minimi, consentono, ex art. 30 comma 4-bis della L. 724/94, di superare la presunzione di non operatività relativa alle società di comodo.

Nel caso di specie, la società contribuente presentava ricorso avverso la decisione dei giudici di merito che riteneva insussistente la dedotta condizione oggettiva in quanto non riconducibile all’esistenza di un impedimento oggettivo e assoluto ma ad una legittima scelta economica dell’imprenditore.

Nell’accogliere tale motivo di ricorso, la Suprema Corte evidenzia che l’impossibilità di conseguire gli importi di ricavi e reddito presunti deve essere intesa non in termini assoluti, quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato. Tale nozione va dunque intesa in senso elastico e si indentifica con uno specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impedisca lo svolgimento dell’attività produttiva con risultati reddituali conformi agli standard minimi legali.

Nel caso prospettato, i giudici di merito rilevavano che la non operatività era riconducibile a “un concentrarsi di eventi sfortunati” o “una inettitudine produttiva, dovuta a una mancanza di strategie imprenditoriali”. 
Ad avviso della Suprema Corte entrambi i fattori richiamati sono estranei alla volontà dell’imprenditore e rilevano ai fini in esame, in quanto espressione dell’incapacità dello stesso a raggiungere determinati risultati, voluti, ma non conseguiti.
Non può invece essere oggetto di sindacato la possibilità dell’imprenditore di determinarsi diversamente nella gestione della propria impresa.

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