La comunicazione di avvenuta ipoteca obbliga al ricorso
Il mancato preavviso può essere censurato solo con tempestivo ricorso contro il successivo atto
Il contribuente che riceve la comunicazione di iscrizione di ipoteca deve impugnarla nel rispetto dei termini previsti dall’art. 21 del DLgs. 546/92 se vuole contestare la violazione commessa dall’agente della riscossione che non abbia inviato la preventiva comunicazione di iscrizione dell’ipoteca esattoriale prevista dall’art. 77 comma 2-bis del DPR 602/73. Qualora, invece, presenti il ricorso oltre tale termine, sostenendo di essere venuto a conoscenza dell’ipoteca a seguito di ispezione, il ricorso è inammissibile.
Questo principio è stato affermato nella sentenza della Cassazione del 24 agosto 2021 n. 23380 in relazione ad un caso in cui la contribuente aveva presentato ricorso contestando l’illegittimità dell’iscrizione dell’ipoteca per non ...