Gli intestatari fittizi devono dimostrare la recuperata liceità di quanto usato per gli acquisti
La Cassazione, nella sentenza n. 32255/2021, ha stabilito che la commissione di numerose condotte penalmente rilevanti, le modalità relative alla loro consumazione e il prolungato squilibrio tra entrate lecite ed esborsi concorrono ad attestare il fatto che un soggetto viva, almeno in parte, con i profitti in tal modo perseguiti e sia, pertanto “socialmente pericolosa”.
A fronte di ciò, la confisca di prevenzione in costanza di pericolosità sociale, ex artt. 20 e 24 del DLgs. 159/2011, applicabile anche su beni fittiziamente intestati a terzi, non è disposta in ragione dell’effettiva derivazione dei beni dalla consumazione di specifici reati, ma, piuttosto, in ragione della tangibile sproporzione tra il valore delle acquisizioni e l’ammontare dei redditi di matrice lecita, vagliata anche alla luce del tenore di vita condotto e degli esborsi affrontati per sostenerlo.
Ove a tale provvedimento si opponga il fatto che le somme utilizzate per l’acquisto dei beni fittiziamente intestati (attinti) fossero oggetto del c.d. “scudo fiscale”, grava sul soggetto interessato – sia esso il proposto o il beneficiario dell’intestazione – l’onere di dimostrare che le somme in questione fossero proprio quelle oggetto delle violazioni penaltributarie “coperte” dalla normativa sul rientro dei capitali dall’estero.
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