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Rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche con imposta di bollo

/ REDAZIONE

Martedì, 31 agosto 2021

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Nella risposta n. 573, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, emesso dai Comuni secondo quanto previsto dall’art. 181 comma 4-bis del DL 34/2020, è soggetto all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72.

L’art. 181 comma 4-bis del DL 34/2020 ha disposto il rinnovo per dodici anni delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (tra gli altri, i posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati) aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, secondo le linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020 e con modalità stabilite dalle Regioni.

Posto che le linee guida del MISE e le disposizioni della Regione Veneto (a cui appartiene il Comune istante) dispongono che il Comune provveda d’ufficio (e non su istanza di parte) all’avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica dei requisiti necessari, l’istante chiedeva se, per il provvedimento, debba essere corrisposta o meno l’imposta di bollo.

Per l’Agenzia delle Entrate, a tale interrogativo deve essere data risposta positiva: anche in assenza di un’istanza di rinnovo della concessione, il nuovo provvedimento emesso d’ufficio dal Comune, autonomo rispetto a quello precedente, è soggetto all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, in quanto anch’esso trae origine da un’istanza che è stata a suo tempo richiesta alla parte interessata. 

Va applicata, quindi, l’imposta nella misura di 16 euro, dovuta per gli “atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”.

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