Possibile differenziare l’aliquota IVA per gli spettacoli viaggianti
La sentenza della Corte di Giustizia Ue, causa C-406/20, di ieri ha sancito che è possibile, per gli Stati membri, prevedere aliquote IVA differenziate (una ordinaria e l’altra ridotta) per le prestazioni fornite da esercenti spettacoli viaggianti, da un lato, e le prestazioni fornite da esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente e che assumono la forma di parchi ricreativi, dall’altro.
La Corte Ue afferma che, ai fini dell’applicazione di aliquote IVA ridotte, spetta agli Stati membri, ferma l’osservanza del principio di neutralità fiscale, determinare con maggiore precisione, tra le cessioni di beni e le prestazioni di servizi incluse nelle categorie di cui all’Allegato III della direttiva 2006/112/Ce, quelle alle quali si applica l’aliquota ridotta.
Nel caso di interesse, è il punto 7 dell’Allegato III della direttiva IVA a permettere agli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta ai “prezzi d’ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili”.
La Corte di Giustizia rileva che la menzionata direttiva non contiene una definizione della nozione di “fiere”, né di quella di “parchi di divertimento”, né una definizione è prevista nel Regolamento Ue n. 282/2011. Pertanto, da un lato, occorre interpretare le nozioni di cui trattasi conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente e, dall’altro, è d’uopo un’interpretazione restrittiva, in quanto la facoltà di applicare un’aliquota IVA ridotta costituisce una deroga al principio dell’applicazione dell’aliquota ordinaria.
In definitiva, basandosi sul linguaggio usuale, nella nozione di “fiere” ricadono le prestazioni dei giostrai che operano temporaneamente mediante attrezzature mobili, mentre la nozione di “parchi di divertimento” include le attività degli esercenti spettacoli stabiliti in modo permanente, che hanno carattere duraturo.
Poiché la normativa interessata (tedesca) applica l’aliquota ridotta solamente ai “parchi di divertimento”, la Corte di Giustizia ritiene conforme al diritto dell’Unione la previsione dell’aliquota ridotta per gli spettacoli viaggianti, in quanto riconducibili piuttosto alla nozione di “fiere”.
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