Non applicabili le retribuzioni convenzionali in caso di smart working in Italia
Con la risposta a interpello n. 590 pubblicata ieri, 15 settembre 2021, l’Agenzia torna sul tema dell’applicazione delle retribuzioni convenzionali ex art. 51 comma 8-bis del TUIR ai lavoratori residenti in Italia e distaccati all’estero, ma che effettuano parte della prestazione nel nostro Paese in modalità agile (c.d. “smart working”).
La disposizione prevede un regime di favore in quanto il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero viene assoggettato a tassazione sulla base di specifiche retribuzioni individuate ogni anno da un apposito decreto del Ministero del Lavoro, a prescindere dall’effettiva retribuzione percepita.
Tale regime fiscale trova applicazione a condizione, tra l’altro, che:
- l’attività lavorativa sia svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità e questa costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro (pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all’estero);
- il lavoratore nell’arco di 12 mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
In relazione a quest’ultimo requisito, l’Agenzia ricorda inoltre che il criterio adottato dal legislatore per l’applicazione delle norme interne che disciplinano la tassazione del reddito di lavoro dipendente è quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato in cui viene effettuata la prestazione lavorativa.
Viene pertanto confermata (cfr. interpello Agenzia Entrate n. 345/2021) l’impossibilità di applicare il regime fiscale di cui all’art. 51 comma 8-bis del TUIR, considerato che lo svolgimento in Italia dell’attività lavorativa in modalità smart working comporta la presenza fisica del lavoratore nel nostro Paese e di conseguenza viene a mancare uno dei requisiti fondamentali previsti dal legislatore (nell’ipotesi in cui nell’arco di 12 mesi il lavoratore in questione soggiorni in Italia per un periodo pari o superiore 183 giorni).
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