Superbonus all’ente religioso iscritto al registro delle ONLUS
L’ente religioso iscritto al registro delle Onlus ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 460/97 rientra fra i soggetti che possono beneficiare del superbonus 110% e nel caso in cui gli immobili sui quali sono eseguiti gli interventi edilizi siano utilizzati dal ramo Onlus dell’ente occorre tenere una contabilità separata.
Lo precisa l’Agenzia nella risposta a interpello n. 615/2021.
Ai sensi della lett. d-bis) del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, infatti, possono fruire della detrazione al 110% anche:
- le Onlus di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. 383/2000.
Ai suddetti soggetti non si applica il limite di due unità immobiliari previsto dal comma 10 dell’art. 119 del DL 34/2020 con esclusivo riguardo alle persone fisiche, mentre anche per questi soggetti restano esclusi gli interventi sugli immobili di cui al comma 15-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 (unità a destinazione abitativa classificate nelle categorie A/1, A/8 o A/9).
Nel caso di specie analizzato dall’Agenzia delle Entrate, l’ente religioso, ai sensi dell’art. 10 comma 9 del DLgs. 460/97, “annovera nell’ambito delle attività previste dal proprio statuto, anche attività che rientrano nella fattispecie delle Onlus” e gli immobili sui quali sono eseguiti gli interventi edilizi sono utilizzati nel ramo Onlus per il perseguimento delle finalità sociali e nei settori espressamente indicati dal citato art. 10, tenendo una contabilità separata ai sensi dell’art. 20-bis del DPR 600/73.
L’ente in questione, pertanto, può fruire del benefici previsti dagli artt. 119 e 121 del DL 34/2020 in quanto rileva la circostanza che dalla “contabilizzazione risulti che le unità immobiliari oggetto dei descritti interventi agevolati siano utilizzate esclusivamente per la parte afferente al ramo Onlus e, pertanto, non occorre stipulare un comodato d’uso gratuito né a fornire una dichiarazione sostitutiva da parte dell’Istante”.
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