Dolo specifico da provare anche nell’emissione di fatture false
La Cassazione, nella sentenza n. 34570/2021, ha precisato che l’elemento soggettivo del reato di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti (di cui all’art. 8 del DLgs. 74/2000) non può essere ritenuto sussistente in re ipsa una volta accertata la natura fittizia delle operazioni inesistenti sottese alle fatture emesse.
Occorre, di contro, una verifica che accerti nel soggetto agente il dolo specifico di favorire l’evasione fiscale di terzi, tenendosi presente che il fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o dell’IVA può anche non essere esclusivo.
Il reato, in particolare, non è escluso se commesso anche con lo scopo di trarre un profitto personale, e, tuttavia, se altre finalità possono concorrere con quella fiscale, quest’ultima deve pur sempre sussistere, perché, mancando il dolo di evasione, il reato non è configurabile.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941