Interventi agevolabili con il bonus facciate da rilevare a Conto economico
Il rifacimento della facciata è capitalizzabile soltanto se influisce dal punto di vista termico sull’immobile
L’agevolazione di cui all’art. 1 commi 219-224 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”), che – secondo la bozza del Ddl. di bilancio 2022 – dovrebbe essere prorogata al 2022 con una riduzione della detrazione dal 90% al 60%, spetta in relazione alle spese documentate “relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti”.
In particolare, la norma stabilisce che, ai fini del bonus, i lavori di rifacimento della facciata:
- possono essere di sola pulitura o tinteggiatura;
- possono riguardare anche interventi influenti dal punto di vista termico (c.d. interventi di efficienza energetica) oppure interessare oltre il 10% dell’intonaco della
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