Esenzione dal fallimento dell’imprenditore agricolo da valutare
Compito del giudice definire quando l’esercizio dell’attività commerciale è prevalente
L’art. 1 del RD 267/42 (legge fallimentare) e l’art. 121 del DLgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è stata differita al 16 maggio 2022), sottopongono, rispettivamente, al fallimento e alla liquidazione giudiziale soltanto l’imprenditore commerciale.
Consegue che resta fuori da tale perimetro l’imprenditore agricolo, come definito dall’art. 2135 c.c., ovvero colui che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e alle attività connesse, fra cui l’attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli. Il novero delle “attività connesse” è esteso al settore
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