Il credito contestato passa al socio superstite che cancella la società di persone
La mancata ricostituzione della pluralità dei soci rileva solo ai fini dello scioglimento
La mancata ricostituzione della pluralità dei soci, ex art. 2272 n. 4 c.c., rappresenta un fatto rilevante solo in funzione dello scioglimento della società di persone, con conseguente cancellazione dal Registro delle imprese da parte dell’unico socio superstite, ma, in sé, non concretizza altresì la volontà di rinunciare a crediti che, al momento della cancellazione, erano oggetto di contestazione in sede giudiziaria e la cui titolarità dal lato attivo è acquisita, per successione, dal socio superstite.
Ad affermarlo è la Cassazione nell’ordinanza n. 27894, depositata ieri, sulla scia di quanto già stabilito dalla pronuncia n. 9464/2020.
Si ricorda come, in un primo intervento (Cass. n. 16758/2010), un ruolo determinante sia stato giocato dal mancato esercizio dell’azione in
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