Coacervo incompatibile con l’imposta di successione
Certamente escluse dal computo le donazioni operate mentre l’imposta era soppressa
Il valore delle donazioni effettuate in vita dal defunto, a favore dei suoi eredi e legatari, non rileva ai fini dell’imposta di successione in capo a questi ultimi.
Lo dispone la sentenza n. 594/3/2021 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, per la quale l’istituto del coacervo di cui all’art. 8 comma 4 del DLgs. 346/1990 (TUS) deve ritenersi implicitamente abrogato dal DL 262/2006 convertito, reistitutivo dell’imposta sulle successioni, che ha sostituito l’originario impianto impositivo di tipo progressivo con un meccanismo di tassazione differente, fondato su aliquote proporzionali da applicarsi ai valori eccedenti le franchigie di legge.
Il contenzioso scaturisce dall’omessa indicazione, nella dichiarazione di successione del de cuius, del
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