L’insindacabilità delle scelte salta con indebita prosecuzione dell’attività
L’astratta configurabilità di un reato allunga i termini di prescrizione
Il Tribunale di Palermo, nella sentenza n. 1305/2021, si sofferma su interessanti profili relativi alla responsabilità degli amministratori.
Quando l’azione di responsabilità è esercitata dal curatore comprende in sé sia quella sociale che quella posta a tutela dei creditori sociali, presentando, dunque, una duplice natura: contrattuale, l’azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci; extracontrattuale, l’azione posta a tutela dei creditori sociali. Ciò con le relative conseguenze in tema di onere della prova.
Nella valutazione della responsabilità non è consentito sindacare il c.d. merito gestorio, poiché l’obbligazione contratta dall’organo amministrativo è di natura professionale. Si tratta di un’obbligazione di ...
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