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La somma riversata per i medicinali sovvenzionati riduce la base imponibile IVA

/ REDAZIONE

Giovedì, 7 ottobre 2021

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Una normativa nazionale non può precludere a un’azienda farmaceutica di sottrarre dalla base imponibile IVA la parte del suo fatturato, derivante dalla vendita di medicinali sovvenzionati da un ente statale e che l’azienda riversa a quest’ultimo, per il fatto che gli importi pagati a tale titolo non sono stati determinati sulla base delle modalità previamente stabilite dall’azienda nella sua politica commerciale e che detti versamenti non sono effettuati a fini promozionali.

Si tratta dell’interpretazione dell’art. 90, par. 1 della direttiva 2006/112/Ce fornita dalla Corte di Giustizia, nella sentenza di ieri relativa alla causa C-717/19, con riguardo alla filiale ungherese di un’azienda farmaceutica che commercializza medicinali sovvenzionati dall’ente statale di assicurazione malattia. La predetta disposizione stabilisce che la base imponibile IVA è debitamente ridotta, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione.

Nella sentenza, i giudici Ue hanno sancito, inoltre, che una normativa nazionale non può subordinare la riduzione a posteriori della base imponibile IVA alla condizione che il soggetto passivo avente diritto al rimborso disponga di una fattura a suo nome che dimostri l’esecuzione dell’operazione da cui origina il rimborso, anche nel caso non sia stata emessa fattura e l’esecuzione di tale transazione possa essere stabilita con altri mezzi.

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