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Per l’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti basta il dolo eventuale

/ REDAZIONE

Sabato, 9 ottobre 2021

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La Cassazione, nella sentenza n. 36415/2021, ha stabilito che, nel caso di utilizzo in dichiarazione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, il dolo rilevante ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 è ravvisabile nella consapevolezza, in chi utilizzi il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale (cfr. Cass. n. 19012/2015).

Infatti, una volta appurata l’oggettiva sussistenza della frode attraverso la ricostruzione dei passaggi in cui, in concreto, il meccanismo si estrinseca, è insita nella stessa gestione di fatto delle società coinvolte, e conseguentemente nella regia e supervisione delle operazioni commerciali dalle stesse poste in essere, la piena consapevolezza, in capo ai soggetti agenti, del sistema fraudolento complessivo.

A fronte di ciò, poi, è da considerare che il dolo eventuale è stato ritenuto compatibile con il dolo specifico, richiesto dall’art. 2 del DLgs. 74/2000, perché:
- la finalità di evadere le imposte (o di ricevere un indebito rimborso) è ulteriore rispetto al fatto tipico;
- il reato in questione è di pericolo e non di danno e, quindi, prescinde da una effettiva evasione del debito tributario.
D’altra parte, in linea generale, specie in materia di furto e di ricettazione, dolo eventuale e dolo specifico sono considerati compatibili.

È vero, inoltre, che il dolo specifico ha una funzione di garanzia o comunque selettiva delle condotte rilevanti, ma, da un punto di vista logico, appare arduo credere che il complesso e articolato meccanismo fraudolento, sfociante in una dichiarazione mendace, non sia sorretto da un atteggiamento psicologico di accettazione del rischio.

Pertanto, il dolo specifico richiesto per integrare tale delitto, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l’evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, da intendere in termini di lucida accettazione, da parte dell’agente, dell’evento lesivo, e quindi anche del fine di evasione o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta.

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