ACCEDI
Domenica, 29 marzo 2026

NOTIZIE IN BREVE

Prestazioni rese dagli osteopati ancora escluse dall’esenzione IVA

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 ottobre 2021

x
STAMPA

In ordine alle prestazioni professionali rese dagli osteopati, la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-06820 del 13 ottobre ha chiarito che non può operare il regime di esenzione IVA ex art. 10 comma 1 n. 18) del DPR 633/72. Per la fattispecie esaminata, l’applicazione di tale regime è stata esclusa, perché non sono stati ritenuti soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa nazionale e dalla direttiva 2006/112/Ce come interpretata dalla Corte Ue (cfr. causa C-597/17).

Secondo l’art. 132, par. 1, lett. c) della direttiva 2006/112/Ce, recepito nell’art. 10 comma 1 n. 18) del DPR 633/72, l’esenzione IVA in esame è infatti riservata alle sole prestazioni effettuate dai soggetti che esercitano una professione medica o paramedica, come definita dalla legislazione dello Stato membro interessato. In Italia, tuttavia, l’iter normativo volto all’istituzione della professione sanitaria dell’osteopata non risulta ancora perfezionato, non potendo quindi ritenersi verificato il presupposto previsto dalle disposizioni richiamate.

Alla medesima conclusione si giunge anche volendo fare riferimento ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, poiché per le prestazioni in commento lo Stato non ha previsto criteri che consentano di individuare un livello qualitativo minimo delle stesse, né un piano formativo adeguato per la loro rilevanza professionale, anche al fine di garantire “efficaci modalità di controllo delle loro qualifiche professionali”.

TORNA SU