Il momento dell’uscita del socio fissa il valore della quota
Non è possibile prendere in considerazione il bilancio d’esercizio chiuso successivamente
Nelle società di persone, in caso di scioglimento del rapporto sociale relativamente a un socio, ai sensi dell’art. 2289 comma 2 c.c., questi ha diritto a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota da liquidarsi in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui il rapporto cessa; non è possibile prescindere dal rispetto di tale criterio temporale, in favore di un preteso criterio del “giorno più prossimo” ovvero – come nella specie – di quello del più vicino bilancio d’esercizio, in ragione dell’assenza di documentazione in concreto idonea, dovendo in tal caso farsi ricorso a criteri sostitutivi, ancorché presuntivi.
A stabilirlo è la Cassazione, nell’ordinanza n. 22346/2021.
Nelle società di persone, ai sensi dell’art. ...
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