Rimborsi dell’integrazione dell’indennità di malattia nel trasporto pubblico locale per gli anni 2015-2018
Con la circolare n. 164 di ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni operative alle aziende del trasporto pubblico locale interessate al rimborso degli oneri anticipati a titolo di integrazione delle indennità di malattia fruite dal proprio personale negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Innanzitutto, ricorda l’Istituto, a seguito dell’abrogazione dell’allegato B del RD 148/31, il quale poneva a carico dell’INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi, per la categoria di lavoratori in argomento trova applicazione il trattamento previdenziale di malattia previsto per la generalità dei lavoratori del settore industria.
Tuttavia, eventuali trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall’INPS ai lavoratori del settore industria, possono essere definiti mediante la contrattazione collettiva. La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle suddette aziende e l’individuazione di criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie devono essere stabiliti mediante un apposito decreto del Ministro del Lavoro. In particolare, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, la quantificazione degli oneri e l’individuazione delle modalità di ripartizione sono state definite dal DM 30 luglio 2021.
Operativamente, i datori di lavoro interessati al recupero degli oneri sostenuti a titolo di integrazione delle indennità di malattia nel suddetto arco temporale devono – con una o più denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di emanazione della circolare in commento – valorizzare il codice causale “L215” nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” del flusso UniEmens.
Ai fini del conguaglio è necessario che le Strutture territoriali competenti:
- attribuiscano il codice di autorizzazione “4H”;
- verifichino la regolarità contributiva in capo alle aziende interessate.
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