Soggettività passiva IVA per la holding dinamica che effettua prestazioni di servizi infragruppo
Nella risposta a interpello n. 758 di ieri, 3 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la holding facente parte di un gruppo societario, controllante diretta di una sub-holding tedesca, nell’ambito di un’operazione di MLBO (Merger leveraged buy-out) può essere qualificata come soggetto passivo IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72.
Alla medesima è riconosciuto, pertanto, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sia in relazione ai Transaction costs sostenuti o ad essa imputabili sia in relazione agli acquisti di beni e servizi inerenti ai servizi finanziari, tecnici e strategici resi a favore delle società del gruppo.
Nel caso in esame, la società istante configura una holding “dinamica”, dotata di struttura operativa attraverso cui svolge la funzione di supporto nella definizione delle linee guida e degli obiettivi operativi del gruppo, verificandone la realizzazione in termini di crescita economica e di equilibrio finanziario. A tal fine, risulta che la suddetta società:
- è intervenuta indirettamente nell’operazione di riorganizzazione;
- è centro di imputazione di costi in base al principio di inerenza;
- effettua prestazioni di servizi infragruppo.
Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per costante giurisprudenza Ue, “non ha lo status di soggetto passivo dell’IVA (…) e non ha diritto a detrazioni (…) una holding il cui unico scopo sia l’assunzione di partecipazioni presso altre imprese, senza che tale società interferisca in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che detta holding possiede nella sua qualità di azionista o di socio” (cfr. Corte di Giustizia Ue 6 settembre 2012, causa C-496/11).
Inoltre, considerando che il diritto alla detrazione spetta, ex art. 19 del DPR 633/72, in presenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, “anche quando i costi dei servizi fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei prodotti o dei servizi che esso fornisce”, nella fattispecie considerata, non rileva la circostanza che gli acquisti per i quali si ritiene ammessa la detrazione dell’IVA siano intervenuti prima del perfezionamento delle operazioni imponibili (ancora non fatturate), sempreché sussista il nesso immediato e diretto con queste ultime o con il complesso dell’attività economica esercitata.
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