Dichiarazione del terzo da vagliare con attenzione
Le dichiarazioni di terzi possono essere prodotte in giudizio sia dal contribuente sia dagli uffici finanziari. In quest’ultimo caso, si tratta tipicamente delle dichiarazioni rilasciate nel corso degli accessi.
La Cassazione, con la sentenza n. 31588 depositata ieri, ha riaffermato tale principio, ribadendo che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal terzo può essere prodotta dal contribuente in giudizio, onde evitare disparità irragionevoli tra parti processuali. Ciò non contrasta con il divieto di prova testimoniale dell’art. 7 del DLgs. 546/92.
Il giudice, però, deve valutare la dichiarazione sulla base delle circostanze del caso, vagliando ad esempio la credibilità del dichiarante, il tempo trascorso tra il fatto dichiarato e la dichiarazione resa nonché l’interesse del dichiarante, se neutro o meno rispetto ai fatti di causa.
Sulla base di quanto esposto, è verosimile ritenere che abbiano meno peso dichiarazioni rilasciate durante il giudizio o poco prima, specie se provengono da soggetti particolarmente “vicini” al contribuente come familiari o amici.
Naturalmente, ogni situazione deve essere debitamente contestualizzata, dovendo il giudice specificare perché la dichiarazione del terzo rilasciata al Fisco è attendibile mentre quella rilasciata al contribuente no.
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