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Domenica, 29 marzo 2026

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Recupero IVA possibile anche senza nota di variazione

/ REDAZIONE

Venerdì, 5 novembre 2021

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Con risposta a interpello n. 762, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha espresso i seguenti principi:
- l’emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’IVA, ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, rappresenta lo strumento principale (e generale) per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione;
- nell’impossibilità oggettiva di emettere tempestivamente l’anzidetta nota di variazione, il soggetto passivo può fare ricorso all’istituto della restituzione dell’IVA da parte dell’Erario, disciplinato dall’art. 30-ter del DPR 633/72.

Per quanto concerne il ricorso all’istituto disciplinato dall’art. 30-ter del DPR 633/72, l’Agenzia delle Entrate precisa che, in linea generale, trattasi di norma avente carattere eccezionale, la cui applicazione è riservata ai casi in cui sussistano condizioni oggettive che non consentono il recupero dell’IVA secondo il metodo più generale, vale a dire l’emissione della nota di variazione in diminuzione ex art. 26 del DPR 633/72.

Tuttavia, in coerenza con quando sancito dalla Corte di Cassazione n. 20843/2020, il diritto al rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/72 è comunque riconosciuto, nel rispetto del principio di neutralità dell’imposta, laddove vi sia stato un errore a fronte del quale “il rischio di perdita del gettito fiscale può ritenersi insussistente”.

La circostanza ricorre, ad esempio, nel caso di specie, poiché il cessionario o committente non ha mai annotato le fatture ricevute nel registro degli acquisti, né esercitato il diritto alla detrazione. Tale elemento, secondo l’Agenzia delle Entrate, giustifica il ricorso all’istanza di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72, non essendo esperibile per il soggetto passivo l’emissione della nota di variazione.

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