Il principio di effettività della sede vale anche per i reati dichiarativi
La Cassazione, nella sentenza n. 39751/2021, ha stabilito che, con riferimento ai delitti dichiarativi, il reato si considera consumato nel luogo in cui il soggetto ha il domicilio fiscale.
Per le persone giuridiche, il domicilio fiscale è quello del luogo dove si trova la sede legale o, in mancanza, quella amministrativa. Nel caso in cui anche questa manchi il domicilio è nel Comune dove vi sia una sede secondaria o una stabile organizzazione ovvero, infine, dove sia svolta l’attività prevalente.
È da considerare, peraltro, che la sede è il luogo in cui l’ente ha il centro principale della sua attività e tale luogo può essere diverso da quello in cui convenzionalmente è stata stabilita la sede legale; per cui, in tal caso, rimane solo il dato formale dell’indicazione “legale” della sede, ma questa è, secondo il principio di effettività, altrove.
Il principio di effettività ha valenza generale e, pertanto, rileva anche ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio.
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