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Riduzione dell’imposta sul reddito al 50% anche per le imprese già operanti nelle ZES

/ REDAZIONE

Giovedì, 11 novembre 2021

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 771/2021, ha fornito chiarimenti in merito all’agevolazione fiscale prevista per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle nelle Zone Economiche Speciali (ZES), introdotta dall’art. 1 commi 173-176 della L. 178/2020.

Nello specifico, l’agevolazione in esame prevede, per le suddette imprese, un abbattimento del 50% dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES, a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.

Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni (pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione):
- mantenimento dell’attività nella ZES per almeno dieci anni;
- conservazione dei posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

Inoltre, le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti “de minimis”.

Alla luce del dato letterale e della ratio della norma, finalizzata ad incentivare l’avvio di nuove iniziative economiche nel territorio delle ZES, l’Amministrazione finanziaria precisa che il beneficio può spettare, oltre che alle nuove imprese che si insediano nelle ZES, anche alle imprese già operanti in tali territori, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori requisiti richieste dalla relativa disciplina.

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