Ammesso il sequestro penale di una polizza assicurativa sulla vita
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40563 depositata ieri, ricorda che è possibile un sequestro penale che abbia a oggetto una polizza assicurativa sulla vita.
Vero è che questa polizza non è pignorabile, né sequestrabile ai fini civili, ma il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare (ex art. 1923 c.c.) attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale (Cass. n. 11945/2017).
È, dunque, possibile che la confisca obbligatoria prevista per i reati tributari dall’art. 12-bis del DLgs. 74/2000 (nel caso di specie omessa dichiarazione e occultamento delle scritture contabili) abbia a oggetto tale strumento assicurativo.
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