Per i centri di accoglienza destinati alle persone migranti IVA agevolata
Ai corrispettivi relativi ai contratti di appalto per la costruzione di centri di accoglienza è applicabile l’aliquota IVA del 10%, ai sensi del combinato disposto dei nn. 127-septies) e 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Quanto, invece, agli interventi di recupero di analoghe strutture già esistenti, occorre avere riguardo al n. 127-quaterdecies) della stessa Tabella A, che prevede l’aliquota IVA del 10% in relazione agli interventi di cui all’art. 3 comma 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001, ossia gli interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia e urbanistica.
Ciò è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 768 di ieri, 10 novembre 2021, con riferimento alle strutture di accoglienza della popolazione migrante priva di mezzi di sostentamento per il tempo necessario all’esame della domanda di asilo e, se destinatari di provvedimento di espulsione, per assicurarne l’effettività dell’espatrio.
Riprendendosi i precedenti chiarimenti di prassi e, in particolare, la C.M. 2 marzo 1994 n. 1/E, relativamente all’individuazione degli edifici di cui al n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, è stato affermato, infatti, che l’agevolazione IVA può applicarsi “anche a edifici che, pure se non precipuamente destinati a ospitare collettività, sono utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza. Ciò anche sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza 3503 del 5 dicembre 1972”, secondo cui, a tale scopo, rilevano le “finalità di interesse collettivo, perseguite attraverso l’attività svolta negli immobili”.
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