IVA detraibile per la società che gestisce l’edilizia residenziale pubblica
La società affidataria del servizio di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica può detrarre l’IVA assolta per i beni e i servizi acquistati nell’esercizio delle attività delegate, purché gli stessi siano destinati all’effettuazione di operazioni attive imponibili IVA o assimilate. Ai fini del diritto alla detrazione dell’imposta, non rileva che tale soggetto passivo percepisca erogazioni di carattere contributivo.
Si tratta del principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 767, pubblicata ieri, con riguardo a una società che realizza, fra l’altro, interventi di manutenzione straordinaria o nuove edificazioni nell’interesse dei Comuni associati nel “Livello ottimale d’esercizio dell’edilizia residenziale pubblica”.
L’Agenzia ha osservato, inoltre, che il rapporto fra la società e i Comuni associati è qualificabile come un mandato senza rappresentanza. Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 633/72, dunque, la predetta società è tenuta a emettere fattura, nei confronti dei Comuni, per i servizi acquistati in esecuzione della convenzione. Il ribaltamento deve avvenire applicando l’IVA con il meccanismo della scissione dei pagamenti.
Poiché la società è inclusa negli elenchi dei soggetti destinatari della disciplina dello split payment, tale meccanismo deve essere applicato anche dai fornitori nei confronti della società, salvo nel caso di acquisti riconducibili nell’ambito applicativo del reverse charge, come previsto dall’art. 17-ter comma 1 del DPR 633/72.
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