Diniego della detrazione IVA per la fattura emessa fittiziamente
La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza di ieri relativa alla causa C-281/20, si è espressa nel senso di ritenere conforme alla direttiva 2006/112/Ce il diniego del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni, in capo a un soggetto passivo che abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio nell’autofattura da lui stesso emessa.
L’operazione in argomento, difatti, era effettuata con il meccanismo del reverse charge e, secondo le risultanze del giudizio di merito, appariva che l’acquirente aveva consapevolmente occultato le reali generalità del proprio fornitore, indicando un soggetto fittizio nell’autofattura che documentava l’acquisto dei beni.
Richiamando i propri precedenti in materia, la Corte di Giustizia riconosce la possibilità di disconoscere il diritto alla detrazione, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva la qualità di soggetto passivo o se è sufficientemente dimostrato che il soggetto passivo acquirente aveva commesso un’evasione dell’IVA.
Per costante giurisprudenza della Corte, l’evasione è equiparata alla circostanza in cui il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l’acquisto effettuato, partecipava a un’operazione evasiva. In tal caso, il soggetto passivo si ritiene corresponsabile dell’evasione a prescindere dal fatto che abbia tratto un beneficio diretto dell’evasione medesima.
Nel caso di specie, risulta che l’acquirente abbia consapevolmente menzionato un fornitore fittizio nella fattura emessa e ciò è un elemento che certifica la consapevolezza di partecipare a un’operazione evasiva. Resta, tuttavia, onere del giudice del rinvio valutare, tenendo conto di tutti gli elementi e delle circostanze di fatto del caso di specie, se ciò si verifichi effettivamente nell’ambito del procedimento specifico.
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