Decreto «antifrodi» in vigore da oggi
È stato pubblicato nella G.U. n. 269 di ieri, il DL 11 novembre 2021 n. 157 - c.d. decreto “antifrodi” – che contiene misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni “edilizie”.
Il DL 157/2021, in vigore da oggi (12 novembre 2021), estende l’obbligo del visto di conformità per tutti i modelli di comunicazione delle opzioni, non soltanto di quelle superbonus 110%.
Per tutte le detrazioni “edilizie” per le quali è possibile optare per la cessione della detrazione o per il c.d. “sconto in fattura” di cui al comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, quindi, il contribuente deve richiedere il visto di conformità (quindi anche per il c.d. “bonus facciate”, recupero edilizio, sismabonus, ecobonus, impianti fotovoltaici e colonnine).
Per quanto riguarda il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, invece, il visto di conformità diventa obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con l’eccezione delle dichiarazioni precompilate presentate direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate e delle dichiarazioni presentate tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
In caso di opzione, inoltre, per tutte le detrazioni “edilizie” i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute.
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