L’incompetenza della Direzione provinciale è un vizio solo formale
Il vizio è declassato dalla Cassazione richiamando l’art. 21-octies della L. 241/90
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33287 depositata lo scorso 11 novembre, ha effettuato un brusco cambiamento di rotta in merito al vizio di incompetenza degli uffici.
Cambiando radicalmente il proprio orientamento, è stato affermato che il vizio di incompetenza territoriale è solo formale, dunque non comporta in alcun modo la nullità dell’atto.
Men che meno può essere sollevato in momenti processuali successivi al ricorso, non essendo rilevabile d’ufficio.
Tale presa di posizione viene argomentata richiamando l’art. 21-octies della L. 241/90: “È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla ...
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