Agevolazioni su successioni e donazioni per i neo domiciliati
Questo regime si contraddistingue dagli altri in quanto non limita i benefici al comparto delle imposte sui redditi
Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 158 della L. 232/2016, in deroga ai criteri ordinari che definiscono l’ambito di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, per le successioni aperte e le donazioni effettuate (inclusi gli atti gratuiti non donativi e i vincoli di destinazione) nei periodi d’imposta di validità dell’opzione esercitata dal dante causa ai sensi dell’art. 24-bis del TUIR, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione: per converso, è bene ricordare che analoga agevolazione non spetta per le successioni e donazioni nelle quali i neo domiciliati assumono la veste di beneficiari.
Come osservato dal Consiglio nazionale del Notariato (studio n. ...
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