Il cessionario del superbonus risponde per indebita compensazione al 30%
Il credito inesistente può configurarsi ma in casi residuali
In tema di superbonus 110%, il cessionario del credito, sia in caso di sconto in fattura che di cessione vera e propria del credito, risponde, fermo restando il concorso nella violazione e ferma restando la solidarietà, per le sole violazioni inerenti alla compensazione, non per ogni profilo riguardante la non spettanza della detrazione.
Ad esempio, potrà essere sanzionato se non sono presenti i requisiti formali per compensare o i limiti specifici per questa forma di compensazione (“Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”).
Non è immediatamente ...
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