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IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Revocatoria ordinaria con termini ampi e prove rigorose

Per il curatore la dimostrazione dell’eventus damni e del consilium fraudis implicano valutazioni ragionate

/ Saverio MANCINELLI

Giovedì, 25 novembre 2021

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Dichiarato il fallimento, la legittimazione attiva all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria (ai sensi dell’art. 66 del RD 267/42, che richiama gli artt. 2901 e ss. c.c.) spetta esclusivamente al curatore e la competenza del giudizio è attribuita al tribunale fallimentare. La disciplina è destinata a rimanere pressoché immutata nel DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è differita al 16 maggio 2022), stante la formulazione contenuta nell’art. 165.

Per comprendere l’utilità dell’esercizio della revocatoria ordinaria per il curatore, è sufficiente considerare che le azioni “concorsuali” concesse per sterilizzare gli atti pregiudizievoli ai creditori (atti inefficaci ope legis o da

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