Misure protettive efficaci erga omnes strumentali alla composizione negoziata
Per la conferma è sufficiente che esistano ragionevoli probabilità di risanamento
Il Tribunale di Firenze 29 dicembre 2021, intervenuto in materia di composizione negoziata della crisi, ha confermato l’ammissibilità di misure protettive con efficacia “erga omnes”, non riferite a determinati soggetti, precisando, altresì, che, ai fini della loro conferma, il decreto di fissazione dell’udienza è notificato, oltre che all’esperto, ai creditori che hanno promosso azioni esecutive o cautelari o depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento.
La conferma delle misure protettive ai sensi dell’art. 7 del DL 118/2021, inoltre, può prescindere dall’esistenza di un piano di risanamento e dall’avvio delle trattative con i creditori quando, sulla base delle informazioni disponibili e del parere dell’esperto, sussiste una ragionevole
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