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IMPRESA

Misure protettive efficaci erga omnes strumentali alla composizione negoziata

Per la conferma è sufficiente che esistano ragionevoli probabilità di risanamento

/ Antonio NICOTRA e Marco PEZZETTA

Giovedì, 20 gennaio 2022

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Il Tribunale di Firenze 29 dicembre 2021, intervenuto in materia di composizione negoziata della crisi, ha confermato l’ammissibilità di misure protettive con efficacia “erga omnes”, non riferite a determinati soggetti, precisando, altresì, che, ai fini della loro conferma, il decreto di fissazione dell’udienza è notificato, oltre che all’esperto, ai creditori che hanno promosso azioni esecutive o cautelari o depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento.

La conferma delle misure protettive ai sensi dell’art. 7 del DL 118/2021, inoltre, può prescindere dall’esistenza di un piano di risanamento e dall’avvio delle trattative con i creditori quando, sulla base delle informazioni disponibili e del parere dell’esperto, sussiste una ragionevole

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