Tempi maturi per una riforma della responsabilità degli organi di controllo
Sindaci e revisori dovrebbero essere ritenuti responsabili solo dei danni che sono diretta conseguenza della loro condotta ed entro limiti prevedibili
Pubblichiamo l’intervento di Edoardo Ginevra, Dottore Commercialista – Presidente AIDC Milano e di Luciano Castelli, Avvocato.
L’AIDC – Milano, l’Associazione studi legali associati (ASLA) e il Gruppo di ricerca di Scienze giuridiche della Scuola universitaria superiore IUSS Pavia hanno promosso un gruppo di lavoro in materia di responsabilità degli organi di controllo che ha elaborato un documento dal quale emerge la necessità di un’attenta riconsiderazione del regime di responsabilità civile di sindaci e revisori, sotto diversi profili.
In primo luogo, il Codice della crisi, con la finalità di anticipare quanto più possibile l’emersione dello stato di crisi, pone specifici obblighi in capo non solo agli organi di gestione, ma anche agli organi di controllo cui è assegnato un ruolo decisivo per il monitoraggio del going concern e l’emersione anticipata dell’insolvenza.
Affinché il meccanismo individuato dal legislatore possa funzionare adeguatamente, occorre poi che il sistema di allerta e il tempestivo ricorso ai rimedi per la gestione delle fasi incipienti della crisi siano effettivamente presidiati da figure professionali altamente qualificate e competenti.
Inoltre, l’estensione e la valorizzazione dei compiti attribuiti agli organi di controllo si accompagnano, inevitabilmente, a un ampliamento delle condotte rilevanti ai fini del giudizio di responsabilità di sindaci (ex art. 2407 c.c.) e di revisori (ex art. 15 del DLgs. 39/2010).
In uno scenario caratterizzato da remunerazioni sostanzialmente inadeguate e da rischi di responsabilità illimitati è però concreto il rischio che i professionisti più preparati siano meno disponibili ad assumere l’incarico di componente degli organi di controllo.
L’attuale sistema risarcitorio italiano, fondato sul principio della responsabilità illimitata di sindaci e revisori, non solo non fornisce un corretto quadro di incentivazione affinché professionisti qualificati siano indotti ad assumere ruoli di sindaco o revisore, ma non risulta neppure tutelante per i danneggiati, le cui aspettative di compensazione vengono sistematicamente deluse dall’insufficienza patrimoniale dei responsabili e da un sistema assicurativo non efficiente.
La proposta di riforma legislativa avanzata dal gruppo di lavoro e qui delineata, agendo sia sul fronte della limitazione quantitativa delle soglie di responsabilità – da modularsi in funzione del grado della colpa del danneggiante e della natura delle società interessate – sia sulla restrizione del campo d’applicazione del regime di solidarietà passiva, riteniamo contribuisca a una più nitida conformazione del rischio di responsabilità di sindaci e revisori in ottica di efficienza del sistema, anche dal punto di vista assicurativo.
In concreto – ferma la responsabilità solidale dei sindaci con quella degli amministratori per i danni da questi ultimi cagionati al patrimonio sociale e/o a terzi in conseguenza (anche) della colpevole inerzia dei sindaci che non abbiano adeguatamente vigilato sull’operato degli amministratori – ad avviso del gruppo di lavoro è necessario contrastare la tendenza a estendere l’istituto della solidarietà oltre i confini che le sono propri.
I sindaci e i revisori dovrebbero essere ritenuti responsabili, eventualmente in concorso con gli amministratori, esclusivamente dei danni che sono diretta conseguenza della loro condotta individualmente considerata e sempre e solo nel limite del proprio contributo effettivo.
In tempi recenti anche altri ordinamenti giuridici europei si sono orientati in senso conforme a quello qui indicato dal gruppo di lavoro, in armonia con quanto già a suo tempo fatto oggetto di raccomandazione da parte della Commissione europea (Raccomandazione del 5 giugno 2008 “limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile” n. C (2008) 2274, nella G.U. dell’Unione europea 21 giugno 2008 n. 162/39).
Volgendo lo sguardo al sistema tedesco e, in particolare, al Financial Market Integrity Strengthening Act/Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (“FISG”) del giugno 2020 si noterà che la riforma ha seguito due direttrici principali:
- da un lato, la previsione per le società di adottare un assetto organizzativo interno adeguato all’attività, funzionale a una sana gestione dell’impresa e al perseguimento della stabilità delle attività, nonché a facilitare il flusso di informazioni e il monitoraggio dei rischi;
- dall’altro, il ripensamento dei limiti di responsabilità.
Tenuto conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico italiano e della modifica introdotta con il Codice della crisi, il gruppo di lavoro ha quindi individuato una linea di azione per l’auspicabile riforma legislativa del regime di responsabilità di sindaci e revisori.
Quanto alla posizione dei sindaci, si raccomanda di considerare una modifica del secondo comma dell’art. 2407 c.c., il quale andrebbe sostituito con il seguente testo:
“Ciascun sindaco è individualmente responsabile, in solido con gli amministratori, per i danni cagionati dalla violazione dei doveri su di lui incombenti nel limite del proprio contributo effettivo. Salvo il caso di dolo o colpa grave, il danno risarcibile è limitato a XX per ciascun sindaco. Tale limite è XX (duplicato/triplicato/quadruplicato) in caso di carica ricoperta in società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio”.
Quanto alla posizione dei revisori, analoga modifica dovrebbe essere apportata al primo comma dell’art. 15 del DLgs. 39/2010.