Impatrio con requisiti valutati secondo la sola norma interna
Secondo l’Agenzia, rileva per le agevolazioni il solo rispetto dei parametri dell’art. 2 del TUIR, ossia residenza, domicilio o iscrizione anagrafica
La risposta a interpello n. 3 del 7 gennaio 2022 precisa che, per una persona trasferitasi in Italia nel settembre del 2021, il primo periodo d’imposta in cui è possibile beneficiare del regime speciale per i lavoratori impatriati (art. 16 del DLgs. 147/2015) è il 2022, in quanto primo anno in cui la persona ha la propria residenza fiscale in Italia.
Se il principio può a prima vista dirsi scontato, il documento contiene alcune indicazioni da valutare con attenzione nell’ottica della pianificazione dei trasferimenti.
Il punto di partenza è quello per cui lo Stato di provenienza è la Confederazione Elvetica, Stato la cui Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia prevede all’art. 4 paragrafo 4 il criterio dello split year (in modo analogo a quanto avviene per ...
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