L’eccesso di finanziabilità rende nullo il mutuo fondiario
In sede di verifica il curatore deve vagliare l’origine del contratto e il rispetto di norme imperative
Il credito fondiario, regolamentato dall’art. 38 del DLgs. 1° settembre 1993 n. 385 (TUB) e dalle disposizioni della Banca d’Italia, è un finanziamento bancario a medio o lungo termine erogabile esclusivamente per finalità specifiche (tra cui: l’acquisto di un immobile, la costruzione o la ristrutturazione di un’abitazione destinata a casa di residenza) e con particolari condizioni e vincoli (tra cui: la garanzia ipotecaria di primo grado; la durata di rimborso non inferiore a 18 mesi; il finanziamento massimo erogabile pari all’80% del valore dell’immobile, per il combinato disposto dell’art. 38 comma 2 TUB e dell’art. 1 della delibera CICR del 22 aprile 1995).
L’erogazione di un credito fondiario implica sia vantaggi per il debitore (tra
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