Falso in bilancio e bancarotta non si sovrappongono
Possono rispondere del reato anche amministratori privi di deleghe e direttori generali
La Cassazione, nella sentenza n. 1835/2022, si sofferma sulla bancarotta impropria da reato societario di cui all’art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/1942.
Si tratta, osservano i giudici di legittimità, di una fattispecie connotata:
- da una condotta che coincide con i fatti che sostanziano i reati societari indicati;
- dal nesso eziologico tra tale condotta e l’aggravamento o l’insorgere del dissesto;
- da queste stesse ultime circostanze, che ne costituiscono, in via alternativa, il necessario evento naturalistico.
In presenza di un precedente processo per il reato di false comunicazioni sociali attinenti ad una società poi fallita, è la determinazione (o l’aggravamento) del dissesto a sancire la differenza strutturale tra il “fatto” del processo già definito e
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