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La contabilità minima condanna l’imprenditore che non presenta la dichiarazione

/ REDAZIONE

Sabato, 22 gennaio 2022

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La Cassazione, nella sentenza n. 2249/2022, ha precisato che l’annotazione delle fatture in contabilità non può essere considerata prova della mancanza di volontà di evadere le imposte non versate onde escludere l’integrazione della fattispecie di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000).

La prova del richiesto dolo specifico di evasione, infatti, può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate.
L’annotazione delle fatture in contabilità, inoltre, neppure è in grado di escludere la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, dal momento che la fattispecie in questione non è posta a presidio della mera regolare tenuta della contabilità, bensì della presentazione della dichiarazione fiscale, di cui altre disposizioni penali tutelano la fedeltà ed il carattere non fraudolento.

La consapevolezza del superamento della soglia di punibilità, infine, ben può trarsi dalla minima contabilità di quell’anno d’imposta (nella specie, in particolare, il volume d’affari era costituito da due fatture di vendita). Circostanza che rende la determinazione del reddito imponibile e della conseguente imposta dovuta operazione semplicissima, che un imprenditore è certamente in grado di fare pure in assenza di bilancio.

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