Se c’è continuità aziendale non sono ammesse deroghe all’art. 2112 c.c.
Nelle procedure non finalizzate alla liquidazione non sono ammessi accordi sindacali che escludano la prosecuzione del rapporto di lavoro
La Cassazione, con la sentenza n. 3411 pubblicata ieri, torna sul tema della corretta interpretazione dell’art. 47 comma 4-bis della L. 428/90 in tema di continuità dei rapporti di lavoro in caso di circolazione delle aziende in stato di crisi, per ribadire che gli accordi sindacali nell’ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente, che non siano finalizzate alla liquidazione dei beni, “non possono disporre dell’occupazione preesistente al trasferimento di impresa” (Cass. nn. 10414/2020 e 10415/2020).
La vicenda sottoposta all’esame della Corte, nell’ambito di un procedimento promosso da un lavoratore per vedersi riconosciuto il TFR maturato in capo alla cedente dal Fondo di Garanzia dell’INPS, presenta una struttura frequente ...
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