Sindaco in carica dopo il bilancio salvo dall’illegittima prosecuzione di attività
Una sua responsabilità può derivare solo dalla presenza di segnali di macroscopiche violazioni
Dell’illegittima prosecuzione dell’attività sociale – tramite falsificazione del bilancio tesa ad occultare la perdita del capitale – non possono essere chiamati a rispondere automaticamente anche i sindaci che siano entrati in carica in un momento immediatamente successivo all’approvazione del bilancio stesso.
L’assunzione della carica di sindaco una volta che il bilancio sia già stato approvato, infatti, non comporta, di per sé, l’esigibilità di una immediata revisione della contabilità in assenza di concreti “segnali d’allarme”. Peraltro, la valutazione di tali segnali e l’individuazione del momento della loro emersione costituiscono un apprezzamento di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità. Ad affermarlo è la Cassazione nell’ordinanza
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