La prescrizione può essere fatta valere oltre il primo atto impugnabile
È necessario presentare l’opposizione all’esecuzione davanti al Tribunale
Si consideri un contribuente al quale sia stata notificata una cartella di pagamento per imposte erariali, che non venga impugnata nel termine di sessanta giorni. Successivamente, maturata la prescrizione decennale del credito senza che venga notificato un atto interruttivo, l’agente della riscossione notifica al contribuente un’intimazione di pagamento necessaria, secondo quanto previsto dall’art. 50 comma 2 del DPR 602/73, per avviare l’esecuzione forzata, quando è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
In questo caso, ricevuta l’intimazione di pagamento, il contribuente deve senz’altro presentare ricorso, per far valere la prescrizione del credito erariale, trattandosi di eccezione che rientra nell’ambito della giurisdizione ...
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