Per le differenze di fusione rileva il patrimonio netto alla data di efficacia contabile
Per l’OIC 4 se non vi è retroattività reddituale e contabile si usa l’importo del patrimonio netto contabile alla data di efficacia reale della fusione
Per i soggetti che redigono il bilancio secondo principi contabili nazionali, l’emersione di “differenze di fusione” è la diretta conseguenza dell’applicazione del principio della continuità dei valori contabili sancito dall’art. 2504-bis c.c.
Esse, infatti, si determinano inevitabilmente ogni qual volta non vi sia perfetta coincidenza tra:
- l’ammontare del “patrimonio netto contabile di fusione della società fusa o incorporata” che viene “ereditato” in continuità di valori contabili dalla società risultante o incorporante (fermo restando che, nel caso di fusioni inverse, si fa invece riferimento al patrimonio netto contabile di fusione della società risultante o incorporante, in ossequio al principio della perfetta identità di rappresentazione ...
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